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Roma, 22 marzo 2016
Circolare n. 56/2016
Oggetto: Tributi – Contributo Antitrust
2016 – Delibera 24.2.2016, su G.U. n. 59 dell’11.3.2016.
L’Autorità della
Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese
con fatturato superiore a 50 milioni di euro devono versare per l’anno 2016.
L’importo, analogo a
quello dello scorso anno, è pari allo 0,06 per mille del fatturato (con
riferimento all’ultimo bilancio approvato) e dovrà essere versato entro il 31
luglio prossimo.
Si rammenta che le imprese
di spedizione internazionale sono autorizzate a calcolare il contributo
prendendo come base un fatturato ridotto; in particolare possono essere escluse
alcuni voci, quali i dazi doganali, l’IVA e i costi del trasporto.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 126/2015
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 59 dell’11.3.2016
AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 24 febbraio
2016
Contributo all'onere
derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per
l'anno 2016.
L'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del
24 febbraio 2016;
Vista la legge 10
ottobre 1990, n. 287;
Visto il
comma 7-ter, dell'art.
10 della legge
n. 287/90,
introdotto dal comma 1
dell'art. 5-bis del decreto-legge
24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, il
quale stabilisce che
all'onere derivante dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
si provvede
mediante un contributo di importo pari
allo 0,08 per
mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle
societa' di capitale, con ricavi
totali superiori a 50
milioni di
euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16
della legge n.
287/90 e che la soglia massima
di contribuzione a
carico di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima;
Visto in particolare il
comma 7-quater dell'art. 10 della legge n.
287/90, introdotto dal comma
1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1,
nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27,
il quale stabilisce che, a
decorrere dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio
di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con
le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria
deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e
delle modalita'
di contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' medesima
con propria deliberazione,
nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato
risultante dal
bilancio approvato
precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia
massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede
di prima applicazione per l'anno 2013, il
contributo agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' e' stato
pari
allo 0,08 per mille
del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori
a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal
comma 2
dell'articolo 16 della legge
n. 287/90;
Vista la propria
delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio
2014, con la quale l'Autorita', al fine di
limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese,
ha operato
una riduzione del
contributo per l'anno 2014 dello 0,02
per mille
rispetto all'aliquota
disposta dalla legge, fissandolo
nella misura
dello 0,06 per mille
del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi
restando i criteri
stabiliti dal comma
2
dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria
delibera n. 25293, del 28
gennaio 2015, con la
quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015,
la riduzione del
contributo dello 0,02 per
mille rispetto all'aliquota disposta
dalla
legge, fissandolo
nella misura dello 0,06 per mille
del fatturato
risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa' di capitale
con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro,
fermi restando i
criteri stabiliti dal
comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Considerato che la
misura del contributo per gli anni 2014 e
2015
ha subito una
sostanziale e significativa
riduzione, pari al
25%,
rispetto all'aliquota
fissata dalla legge per l'anno 2013;
Considerato che
le esigenze di
spesa di funzionamento
dell'Autorita', anche in ragione
delle previsioni di
legge
finalizzate al
contenimento della spesa alle quali l'Autorita'
si e'
prontamente adeguata e
delle ulteriori misure
di spending review
spontaneamente adottate, consentono
di mantenere invariata
detta
aliquota, confermando
per l'anno 2016 la misura del contributo
nello
0,06 per mille del fatturato;
Ritenuto di dover
adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del
contributo dovuto per
l'anno 2016;
Delibera:
1. di confermare per
l'anno 2016, ai sensi
dell'art. 10, comma
7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del
contributo dello
0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge,
fissandolo
nella misura dello 0,06
per mille del
fatturato risultante
dall'ultimo bilancio
approvato, alla data della presente
delibera,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni
di euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16
della legge n.
287/90.
2. che la soglia massima
di contribuzione a
carico di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima
e,
quindi, non superiore
a 300 mila euro.
La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica Italiana,
sul Bollettino e sul sito
internet
dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Roma, 24 febbraio 2016
Il
presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa